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European Chemicals Agency

Inclusione nella lista articolo 95 del regolamento sui biocidi (BPR)

L’European Chemicals Agency (ECHA), ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) n 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (BPR), come modificato dal regolamento (UE) n 334 / 2014(1), ha valutato la vostra presentazione ai fini della inclusione nella lista delle sostanze attive e fornitori (l’elenco articolo 95) per:

Principio attivo: Cloro attivo generato dal cloruro di sodio da elettrolisi, EC No N / A, CAS: N / A

Tipi di prodotto (PT): PT 1 (igiene umano), PT 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta all’uomo o agli animali), PT 3 (igiene veterinaria), PT 4 (area alimenti e mangimi), PT 5 (acqua potabile)

Richiedente: Danish Clean Water

Ruolo: fornitore di sostanza

Per sostenere l’inclusione nella lista l’articolo 95, il 23/06/2015 DCW ha presentato un fascicolo in relazione alla sostanza in questione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 95 (1), del regolamento sui biocidi. La valutazione della conformità con l’articolo 95 (1) del regolamento biocidi è stata avviata il 07/07/2015 a pagamento avvenuto. Il progetto di decisione è stato inviato il 17/08/2015 dall’ECHA per commenti entro 1 mese. Per sostenere l’inclusione nella lista Articolo 95, in data 21/10/2015 il richiedente ha presentato una versione modificata del fascicolo.

(1) L’articolo 95 del regolamento sui biocidi è stato modificato dall’articolo 1, punto 24, del regolamento (UE) n 334/2014. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n 334/2014, le modifiche all’articolo 95 si applicano retroattivamente dal 1° settembre del 2013.